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Lo statuto

Lo statuto di MEDAS - Movimento Educativo Diritto alla Studio

MEDAS - Movimento Educativo Diritto alla Studio

ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE (ONLUS)


Art.1

Costituzione

1. E' costituita con sede in COSTA VOLPINO, via NAZIONALE n. 146, l'Associazione denominata MEDAS, Movimento Educativo Diritto Allo Studio, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) di seguito detta associazione.
2.L'Associazione:
- persegue esclusivamente finalità di istruzione, formazione, ricerca e tutela dei diritti civili per comunità e soggetti portatori di svantaggi o di difficoltà per quanto riguarda l'accesso a livelli qualificatidi istruzione e di formazione.
Per quanto riguarda l'accesso a livelli qualificati di istruzione e di formazione:
- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
3. Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
4. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2

Attività

1. L'Associazione svolge le seguenti attività:

- ricerca sulle trasformazioni e sui processi del sistema scolastico - formativo italiano, ponendo in relazione le opportunità formative locali con quelle nazionali, europee e internazionali attraverso una raccolta dati, mirata sui quattro livelli;
- analisi dell'esercizio del diritto allo studio nelle istituzioni e nella legislazione dei sistemi formativi: locale, nazionale, europeo e internazionale; in particolare se e come viene promosso e tutelato l'orientamento formativo e scolastico degli adolescenti;
- informazione agli operatori scolastici e alle istituzioni e associazioni per promuovere azioni mirate al miglioramento dell'offerta formativa e al potenziamento del successo scolastico di ciascuno e di tutti.

Art.3

Soci


1. Sono Soci quelli che sottoscrivono il presente Statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Comitato.
2. Le attività dei Soci sono prevalentemente gratuite
3. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Comitato.
4. Tutti i Soci cessano di appartenere all'Associazione per:
- dimissioni volontarie, in qualunque momento e senza oneri;
- morte;
- indegnità deliberata dal Comitato. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri.

Art.3 bis

Avverso il diniego motivato di iscrizione all'associazione espresso dal Comitato, il richiedente può ricorrere al Collegio dei Probiviri, che deve decidere in merito nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art.4

Diritti e obblighi dei Soci


1. Tutti i Soci hanno diritto a partecipare alle Assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'Associazione.

2. I Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Art.5

Organi


1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;

- il Comitato;

- il Presidente;

- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art.6

Assemblea


1. L'Assemblea è costituita da tutti i Soci.

2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal membro più anziano del Comitato, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 7 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta o orale.

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei Soci; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

5. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro Socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega.

6. Ciascun Socio non può essere portatore di più di due deleghe.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.

8. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Comitato;

- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;

- eleggere il Collegio dei Probiviri

- approvare il programma di attività proposto dal Comitato;

- approvare il bilancio preventivo;

- approvare il bilancio consuntivo

- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16;

- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei Soci.

Art.7

Comitato


1. Il Comitato è eletto dall'Assemblea ed è composto da 7 membri. Esso può cooptare altri membri, in qualità di esperti, sino al massimo di due. I membri cooptati possono esprimersi con il solo voto consultivo.

2. Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni 6 mesi.

3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 7 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta o verbale

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 15 giorni dalla convocazione.

5. In prima convocazione il comitato è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

6. Il Comitato ha i seguenti compiti:

- eleggere il Presidente;

- nominare il Segretario;

- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;

- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo

annuali;

- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;

- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;

7. I componenti del Comitato svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute. Agli stessi vengono affidate specifiche mansioni e competenze per l'esercizio delle attività dell'associazione.

Art.8

Presidente


1. Il Presidente, che è anche presidente dell'Assemblea e del Comitato, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.

2. Egli cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 4 e 7, comma 4.

3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato.

4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del Comitato più anziano di età.

Art.9

Segretario

1. Il Segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei Soci;

- provvede al disbrigo della corrispondenza;

- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli Organi Collegiali;

- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato entro il mese di marzo.

- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;

- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato;

- è a capo del personale.

- mette a disposizione i libri e gli atti dell'Associazione a qualunque Socio ne faccia richiesta

Art.10

Collegio dei Revisori dei Conti


1. Il Collegio dei Revisori dei Conti verrà costituito all' insorgere di esigenze di natura fiscale e sarà composto da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.

2. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli Organi oppure su segnalazione anche di un solo Socio fatta per iscritto e firmata.

4. Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i Soci.

Art.11

Collegio dei Probiviri


1. Tutte le eventuali controversie tra Soci oppure tra questi e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Probiviri. Esso è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci e durano in carica tre anni. I Probiviri giudicano, senza formalità di procedura e il loro giudizio sarà inappellabile. Il Collegio dei Probiviri giudica avverso i ricorsi dei Soci cessati dall'Associazione per indegnità e propone l'esclusione del Socio giudicato indegno.

Art.12

Durata delle cariche


1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art.13

Risorse economiche


1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi dei soci;

- contributi dei privati;

- contributi dello Stato, di enti, di fondazioni, di istituti bancari e di istituzioni

pubbliche;

- contributi di organismi internazionali;

- donazioni e lasciti testamentari;

- introiti derivanti da convenzioni;

- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Comitato.

3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario.

Art.14

Quota sociale


1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale.

Art.15

Bilancio o rendiconto

1. Ogni anno deve essere redatto, a cura del Comitato, il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

2. Dal rendiconto consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

3. Il rendiconto deve coincidere con l'anno solare.

Art.16

Scioglimento


1. Lo scioglimento ,la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'organizzazione può essere proposta dal Comitato o da un decimo degli associati e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dell'assemblea straordinaria dei soci convocata con specifico ordine del giorno.

2. In caso di scioglimento, l'assemblea delibera anche sulla destinazione del patrimonio e comunque a fini di pubblica utilità, sociali ed umanitari o ad altri enti od associazioni aventi finalità analoghe.

3. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Art.17

Modifiche allo Statuto


1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli Organi o da almeno cinque Soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci.

Art.18

Norma di rinvio


1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.


 

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